Art. 14.

      1. Gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale o a mezzo di strumenti informatici nel rispetto

 

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della normativa di settore e senza limitazione territoriale, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza, oltre che dell'autorità giudiziaria della sede nella quale sono addetti, anche dell'autorità giudiziaria della sede dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti da cui sono distaccati nonché degli atti stragiudiziari.